LA TUTELA DEL PATRIMONIO
Arriva un tempo in cui ognuno si pone la domanda….“Cosa accadrà del mio patrimonio quando passerò “a miglior vita”?
Questa è una domanda che – volenti o nolenti – prima o dopo ci si pone ma, spesso, si preferisce procrastinare l’approfondimento e la risposta sia per il turbamento che può creare il pensiero del “dopo”, sia perché non si conoscono con specificità le problematiche che possono originare da una mancata pianificazione successoria.
Tale forma mentis può costringere, però, a dover decidere le sorti dei propri beni in poco tempo, senza poter programmare adeguatamente la divisione degli stessi tra gli eredi o, peggio ancora, può accadere che una morte improvvisa ed inaspettata non ci permetta di lasciare disposizioni agli eredi su come gestire, amministrare e, soprattutto, dividere la massa ereditaria.
A tal riguardo risulta che solo il 15% degli italiani pianifica la trasmissione del proprio patrimonio, mentre il restante 85% non decide anticipatamente e lascia che le cose vadano per il loro corso, senza tener conto degli “imprevisti” (fiscali, legali ed affettivi) che possono minare la serenità di chi rimane.
La successione ereditaria comporta, infatti, sia delle implicazioni legali, contabili e finanziarie, che delle implicazioni valoriali, psicologiche, etiche ed emotive ed è, quindi, importante essere informati su ciò che prevede la legge in caso di successione per poter prevenire problemi e liti in famiglia ed “andarsene” con maggiore tranquillità.
In via generale si possono individuare alcune situazioni di criticità patrimoniale alle quali, con una adeguata pianificazione preventiva, si può porre rimedio.
Come informazione di base, non è da dimenticare che in Italia la legge suddivide gli eredi in legittimi e legittimari. Gli eredi legittimi sono tutti gli eredi che, in assenza di un valido testamento, sono chiamati all’eredità mentre gli eredi legittimari sono esclusivamente il coniuge, i figli ed i loro discendenti; in assenza di discendenti diventano legittimari gli ascendenti.
Agli eredi legittimari spetta, per legge, una c.d. quota di legittima, ossia una porzione determinata del patrimonio del de cuius, anche a prescindere dalla sua volontà. In presenza di legittimari il de cuius può, infatti, disporre liberamente solo di una parte del suo patrimonio e nel caso in cui l’erede legittimario ritenga che sia stata lesa la sua quota di legittima in favore di altri eredi, può esercitare un’azione c.d. di “riduzione” al fine di far reintegrare il valore della stessa.
Inoltre, è opportuno ricordare, alla luce della crescita vorticosa delle convivenze more uxorio registratasi in Italia negli ultimi decenni, che la legge non prevede alcun diritto successorio per il convivente, al quale, in assenza di testamento o di un altro strumento di tutela (es. polizza vita, contratto fiduciario, etc.), non andrà nulla del patrimonio del de cuius.
Situazioni successorie critiche si possono generare anche nel caso di separazione tra coniugi e di nuova convivenza da parte di uno dei due. In presenza di mera separazione, non seguita da divorzio, i coniugi mantengono, infatti, il diritto successorio per la quota di legittima prevista per legge e può di conseguenza capitare che, in caso di morte improvvisa ed in assenza di strumenti cautelativi del patrimonio, parte dello stesso vada alla moglie/marito separato e nulla spetti al convivente more uxorio.
Problematica aggiuntiva a tali situazioni già complesse è, senza dubbio, la presenza di figli minori, magari nati da due relazioni diverse.
Va ancora ricordato che i figli legittimi (nati da una coppia unita in matrimonio) sono sostanzialmente equiparati ai figli naturali (nati da una coppia convivente more uxorio).
Altro aspetto critico da tenere in considerazione è rappresentato dalla collazione ereditaria, disciplinata dall’art. 737 del Codice Civile. Secondo tale istituto: “i figli e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a ciò dispensati”.
Le donazioni a coniuge e figli non sono, pertanto, istituti sicuri per assicurare loro la titolarità dei beni donati una volta apertasi la successione ereditaria ed è importante che il donante, a tutela degli stessi, preveda – nei limiti della quota disponibile – un’apposita dispensa scritta dalla collazione ereditaria.
Viceversa, in assenza di coniuge e figli la donazione rappresenta uno strumento più che valido per destinare ad una persona terza (magari proprio al convivente more uxorio) tutto o parte del patrimonio, senza che altri parenti collaterali (ad es. fratelli e sorelle) possano vantare diritti sullo stesso.
Tra gli strumenti utilizzabili per tutelare il proprio patrimonio nella fase di passaggio generazionale, possono essere ricompresi:
1) I FONDI PENSIONE: disciplinati dal D. Lgs. N. 252/2005, hanno il vantaggio di essere impignorabili ed insequestrabili.
2) LE POLIZZE ASSICURATIVE SULLA VITA: anch’esse non soggette a pignoramento né a sequestro, prevedono che in caso di morte dell’assicurato, i beneficiari ricevano una certa somma (capitale o rendita); le polizze non rientrano nell’asse ereditario e pertanto garantiscono all’assicurato la massima riservatezza e la possibilità di modificare le proprie disposizioni in qualsiasi momento. Tali polizze assicurative permettono ai sottoscrittori di beneficiare di vantaggi fiscali, successori e civilistici.
3) IL MANDATO FIDUCIARIO: è un contratto con cui un soggetto (sfiduciante) conferisce ad un altro soggetto (fiduciario) l’incarico di amministrare uno o più beni, secondo le sue direttive. L’amministrazione fiduciata permette di tenere riservata l’effettiva proprietà del bene ponendo in essere a nome del fiduciario ma per conto del fiduciante attività di interesse finanziario, societario ed artistico.
4) L’USUFRUTTO E LA NUDA PROPRIETA’: istituto disciplinato dagli artt. 978 e ss. del Codice Civile, che prevede la separazione della proprietà di un bene in nuda proprietà (intestazione giuridica del bene) ed usufrutto (disponibilità del bene per un certo tempo o per tutta la vita). Tale istituto permette di attribuire un determinato bene ad uno specifico erede (conferendo al medesimo la nuda proprietà) e di mantenere in capo all’originario proprietario la facoltà di utilizzare il bene medesimo (usufrutto). E’ uno strumento efficace, affidabile ed economico che si formalizza con atto notarile e relativa registrazione ed è molto utilizzato nel nostro ordinamento anche in virtù del trattamento fiscale favorevole di cui gode.
5) I VINCOLI DI DESTINAZIONE: disciplinati dall’art. 2645-ter del Codice Civile, prenedono la possibilità di destinare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, 2° comma del Codice Civile. Tali vincoli hanno evidentemente finalità di protezione patrimoniale, segregazione o destinazione privilegiata di beni immobili o mobili registrati.
6) IL TRUST: tale istituto permette ad un soggetto (disponente o settlor) di spogliarsi della proprietà di diritti, utilità o beni ed affidarli ad un soggetto terzo (trustee) affinché li amministri e li gestisca per un determinato scopo. Il trustee può, a sua volta, agire sotto il controllo di un altro soggetto (guardiano o protector). Tale istituto permette di facilitare il passaggio generazionale progettando, ora per allora, le scelte di gestione del patrimonio successive alla dipartita del titolare dello stesso. E’ uno strumento particolarmente indicato per proteggere il patrimonio aziendale dalle vicissitudini relative ai familiari.